top of page
WhatsApp%20Image%202020-10-30%20at%2018.

Statuto, Regolamento e Codice Etico

L’Associazione è stata costituita con atto pubblico notarile nel novembre 2014 e di seguito è possibile consultarne lo Statuto, i Regolamenti successivamente emessi e il Codice Etico.

Statuto 

Regolamento Generale

Codice Etico

STATUTO

​

Articolo 1: Costituzione - sede - delegazioni

È costituita un'Associazione denominata "Associazione IN.BE.CO. Ingegneria Bene Comune" con sede legale in Milano, Via Momigliano 2.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.
L'Associazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, è apolitica ed aconfessionale.
Le finalità dell'Associazione si svolgono nell'ambito territoriale nazionale.

​

Articolo 2: Durata

L' Associazione ha durata illimitata.

​

Articolo 3: Finalità

L'Associazione persegue le finalità di promozione della cultura scientifica e tecnica, con particolare riferimento al settore delle discipline attinenti alla costruzione, realizzazione, dismissione e riconversione di strutture ed infrastrutture, anche in rapporto di compatibilità con ambiente e territorio.
In tale contesto, l'Associazione valorizza la divulgazione della cultura scientifica e tecnica dell'uomo, integrato nell'ambiente e con esso interattivo, nonché la diffusione dei valori d'etica, di legalità, correttezza, tolleranza, libertà e dedizione allo studio ed al lavoro inteso come crescita personale e professionale e quale contributo al progresso socioeconomico e allo sviluppo della persona, della comunità e del territorio.
L'Associazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse dell'Associazione e che ne condividano lo spirito e le finalità.

​

Articolo 4: Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si propone di attivare programmi e iniziative volte a migliorare la cultura e la formazione professionale, agevolando l'aggiornamento e l'approfondimento degli studi, delle ricerche e delle conoscenze nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative che interessano le diverse specializzazioni dell'ingegneria e dei settori attinenti. L'Associazione intende offrire il proprio contributo, anche sulla base di ricerche su temi strategici, di idee, proposte ed osservazioni, anche in sede regionale e nazionale, per la soluzione di problemi che interessano lo sviluppo sociale ed economico del territorio e nella emanazione di provvedimenti legislativi e di norme che riguardano il campo tecnico e la sfera di competenza degli ingegneri o che, comunque, attengono a materie per le quali viene richiesto il parere degli operatori del settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle
operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti

d) costituire, ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, gruppi di lavoro e/o di discussione, anche con la partecipazione di soggetti esterni all'Associazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico
f) gestire direttamente o indirettamente spazi/strutture funzionali agli scopi di cui all'art. 3
g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività
h) istituire premi e borse di studio
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere
j) favorire lo sviluppo di modelli, strumenti ed esperienze innovative nei campi di interesse dell'Associazione
k) promuovere occasioni di incontro e collaborazione tra i propri associati ed offrire agli stessi dei servizi utili alla loro attività, nonché favorire, anche attraverso attività internazionale di confronto con Associazioni, Istituzioni e organismi stranieri che operano nel settore e che sviluppano tematiche analoghe, la collaborazione
l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle
finalità istituzionali.

​

Articolo 5: Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività dell'Associazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

​

Articolo 6: Formazione del Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono composti:

a) dalle quote associative

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima
c) da eventuali altri contributi attribuiti dall' Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici
d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci o da soggetti terzi
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Articolo 7: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L' Assemblea approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'anno decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Articolo 8: Categorie degli Associati

I membri dell'Associazione (denominati Soci) si dividono in 4 categorie:

  • Soci Fondatori Promotori

  • Soci Fondatori

  • Soci Ordinari

  • Soci Onorari

Sono considerati Soci Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro (persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati) che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio Fondatore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone fisiche e giuridiche, enti pubblici o privati, che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione e con una significativa partecipazione attiva alla vita della stessa.
I Soci Fondatori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività dell'Associazione.
Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri Soci.
I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari possono partecipare alle Assemblee degli associati ma non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci Ordinari per categorie di attività e partecipazione all'Associazione.
La qualifica di Socio dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. I Soci devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato, nonché il Codice Etico dell'Associazione.

 

Articolo 9: Soci esteri

Possono essere nominati Soci anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

​

Articolo 10: Esclusione, recesso e decadenza

Il Consiglio Direttivo, al fine di tutelare l'immagine dell'Associazione, può decidere, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Soci Fondatori e di Soci Ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o da successive deliberazioni degli Organi (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento, il Codice Etico, ecc.), tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto

  • condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 3

  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

  • trasformazione, fusione e scissione

  • trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione

  • trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'azienda o del ramo principale di azienda

  • ricorso al mercato del capitale di rischio

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta

  • apertura di procedure di liquidazione

  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Tale delibera verrà quindi comunicata all'Assemblea successiva per la relativa presa d'atto.
Tutti i Soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Soci Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dall'Associazione.


Articolo 11: Quote associative

L'ammontare delle quote associative per le varie categorie degli associati è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.
Il versamento delle quote deve essere completato entro il 1 marzo; dopo questo termine scattano le condizioni di mora. Qualora il recesso dell'associato venga comunicato successivamente al 31 ottobre, esso produrrà efficacia al termine dell'anno successivo e l'associato resta pertanto obbligato a versare ugualmente la quota associativa per l'anno successivo.

​

Articolo 12: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea

  • il Consiglio Direttivo

  • il Presidente

  • il Segretario Generale, ove opportuno

  • il Comitato Scientifico

  • il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

​

Articolo 13: Assemblea - Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione. Essa stabilisce le direttive generali e le linee programmatiche dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea:

a) formulare orientamenti generali sul programma dell'attività dell'Associazione

b) approvare il bilancio

c) approvare eventuali modifiche dello Statuto

d) procedere all'eventuale scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio

e) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste dall'art. 17.


Articolo 14: Assemblea - Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede associativa o in altra sede, almeno 15 giorni prima della riunione, dal Presidente.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e tutte le volte in cui ciò sia richiesto da almeno un terzo dei Soci; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisore dei Conti.

 

Articolo 15: Assemblea - Validità di costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di persona o per delega, dalla maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto infra stabilito a riguardo delle deliberazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 13. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Per le deliberazioni di cui all'art. 13 punti a), b), e), occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di cui all'art. 13, punto c), occorre la presenza della maggioranza assoluta dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta di ciascuna categoria di Soci, ad esclusione dei Soci onorari, considerando presenti anche coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione. Per le deliberazioni di cui all'art. 13, punto d), occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

​

Articolo 16: Consiglio Direttivo - Composizione e competenze

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo di cinque ad un massimo di quindici membri dei quali fino a 5 membri saranno espressione dei Soci Fondatori Promotori, fino a 5 membri saranno espressione dei Soci Fondatori e fino a 5 membri saranno espressione dei Soci Ordinari.
Nel periodo transitorio in cui non saranno ancora presenti un numero sufficiente di soci fondatori e di soci ordinari, ciascuna categoria sarà rappresentata dal numero massimo possibile di membri per tali categorie.
Al fine di garantire la continuità nella vita associativa è inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente che non sia già eletto Consigliere.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, fatto salvo per il periodo transitorio nel quale i Consiglieri nominati successivamente scadranno unitamente ai Consiglieri nominati nella fase costitutiva.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto prima della scadenza del mandato. In ogni caso il Consiglio Direttivo rimane in carica con i relativi poteri fino all'insediamento del nuovo Consiglio eletto.
Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 3, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.
Spetta al Consiglio Direttivo:

a) predisporre il programma di attività dell'Associazione nel rispetto delle linee guida proposte dalla Assemblea
b) predisporre i bilanci
c) sottoporre all'Assemblea per la relativa presa d'atto le delibere di ammissione dei nuovi associati nonché quelle di decadenza dalla qualifica di associato ed eventuali passaggi di categoria
d) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione
e) nominare i membri del Comitato Scientifico
f) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Socio Fondatore e Socio Ordinario
g) nominare il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti
h) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto
i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché tutti gli atti necessari alla realizzazione del programma dell'Associazione esclusi quelli per legge e per Statuto demandati all'Assemblea
j) approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento dell'Associazione
k) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

 

Articolo 17: Consiglio Direttivo - Nomina dei componenti

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti, nell'ambito delle rispettive categorie di Soci, nell'Assemblea.
L'elezione dei Consiglieri avviene, nelle persone nominativamente individuate, in assemblee separate per ciascuna categoria di Soci, convocate con le modalità previste dall'art. 10. Le modalità operative dell'elezione sono definite dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

​

Articolo 18: Consiglio Direttivo - Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei due terzi dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Soci Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni concernenti la nomina dei Soci Fondatori, sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei Consiglieri purché vi sia il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Il voto non può essere dato per delega.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritte su apposito libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della riunione.

​

Articolo 19: Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione, è nominato dai Fondatori Promotori e presiede il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione.
Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.
Il Presidente, nei limiti dei propri poteri, può affidare a singoli Consiglieri la delega per la trattazione di specifiche materie.

​

Articolo 20: Segretario Generale

Il Segretario è nominato, ove opportuno, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.
Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati.
Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'Associazione.
Egli, in particolare:

  • provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione

  • dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente.


Articolo 21: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 15 scelti tra persone di riconosciuto prestigio e professionalità nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione.
Il Comitato Scientifico verifica e monitora l'attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi e delle indicazioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, potendo condurre analisi, ricerche e studi, nonché attività di formazione, in ordine agli aspetti più rilevanti dell'attività dell'ente.
Il Comitato Scientifico nomina nel proprio ambito un Presidente.
Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente con avviso contenente l'Ordine del Giorno spedito almeno dieci giorni prima delle riunioni; ai Comitati Scientifici è invitato anche il Presidente dell'Associazione.
Il Presidente del Comitato Scientifico provvede di volta in volta a nominare un Segretario per la verbalizzazione delle sedute.

​

Articolo 22: Revisore/Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo . Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da portare in Assemblea, ed effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla sua nomina e può essere riconfermato.

​

Articolo 23: Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio ad altri enti che non perseguono fini di lucro.

​

Articolo 24: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

​

Articolo 25: Transitorio

Durante il mandato del primo Consiglio Direttivo potranno essere nominati nuovi Consiglieri fino al raggiungimento del numero massimo previsto dall'art. 18. con delibera del Consiglio Direttivo immediatamente operativa e presa d'atto da parte della Assemblea successiva.


F.TO
ALBERT LUIGI
ANTIGA ANDREA
CHIORBOLI MICHELA ANGELA ANTONIA
CIVIDINI ANNAMARIA
PAGNONI EMIDIO MARIA
IL NOTAIO LUISA CIVITA

bottom of page